L’art.2423 bis del c.c. disciplina i principi da osservare nella redazione del bilancio:

    • principio della prudenza: tale principio si prefigge di evitare sopravvalutazioni o riduzioni di reddito, per cui deve essere interpretato come un comportamento valutativo necessario da adottare soprattutto nella determinazione dei risultati periodici;

    • principio della continuità: tale principio sancisce l’adozione dei medesimi criteri di valutazione delle poste di bilancio nell’arco dei vari esercizi, al fine di rendere possibile i confronti temporali dei bilanci di una stessa azienda;

    • principio della competenza: tale principio stabilisce che, a prescindere dalla data d’incasso o di pagamento, si devono prendere in considerazione i proventi e gli oneri di competenza dell’esercizio. Questo principio sottintende l’adozione di una competenza di tipo economico, nel senso che i fatti aziendali vengono imputati direttamente all’esercizio a cui si riferiscono e non a quello in cui si manifesterà il movimento finanziario;

    • principio della valutazione separata delle singole voci: tale principio stabilisce che gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci devono essere valutati separatamente, questo porta alla valutazione separata a seconda della categoria merceologica o tecnico-economica di appartenenza di tutti gli elementi reddituali e patrimoniali;

  • principio della costanza dei criteri di valutazione: tale principio impone che i criteri di valutazione non possono essere mutati da un esercizio all’altro, ribadendo l’obbligo della costanza dei criteri di valutazione che, insieme all’omogeneità dei criteri di classificazione ed alla divisione dei componenti reddituali in ordinari e straordinari, da vita al postulato della “comparabilità”.