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Economia


27/09/2007

Il Governo mette al bando le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

Il 21 settembre 2007 sono entrate in vigore le modifiche introdotte con il Decreto Legislativo 146/2007 al Codice del Consumatori (Decreto Legislativo 206/2005) in materia di pratiche commerciali sleali poste in essere dalle imprese che recepiva – l’Italia è stato tra i primi Paesi a farlo - la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. E’ da intendersi pratica sleale "qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori".
Le nuove norme regolamentano i rapporti tra imprese e consumatori, vietando quelle pratiche commerciali ritenute scorrette.
Se verranno applicate in modo efficace, queste nuove norme ridurranno la pressione commerciale esercitata dalle imprese sui consumatori a fini commerciali.
In teoria i consumatori potranno dire addio alle persecuzioni telefoniche da parte di aziende che vendono servizi (es. telefono, energia, ecc.). Oltre ai vincoli che riguardano le sollecitazioni commerciali per telefono, posta elettronica e il porta a porta, le nuove norme vietano di:
 

fare leva sui bambini per stimolarli a convincere gli adulti ad acquistare i prodotti reclamizzati;
lasciare intendere che acquistando un prodotto si riceva in automatico un regalo in premio;
presentare come un'offerta speciale un diritto già riconosciuto per legge ai consumatori;
tacere i costi di spedizione nel presentare un'offerta apparentemente gratuita di un prodotto;
dare informazioni non veritiere sui prezzi di mercato, sulla qualità del prodotto o sulle sue proprietà curative.

Con questi divieti il legislatore ha inteso impedire tutti quei comportamenti che condizionano il consumatore, spingendolo verso scelte economiche che non avrebbe fatto senza la condotta scorretta del commerciante. Sono messe al bando le pratiche ritenute:
1. “ingannevoli” - come la diffusione di informazioni non rispondenti al vero ad esempio sulla natura del prodotto, sulle sue caratteristiche principali, sul prezzo, sui diritti del consumatore o l’omissione di informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale o lo induce ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. “aggressive” - quando vi sono molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, che limitano considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e lo induce ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Per aumentare l’efficacia della normativa, sono stati rafforzati i compiti dell'Autorità garante della Concorrenza e del mercato e incrementate le sanzioni, con ammende che vanno da un minimo di 5.000 fino ad un massimo di 500.000 euro, e comunque non inferiori a 50 mila euro se si mette in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatorisoprattutto i minori.
Comincia così una nuova era destinata ad avere sicuramente un impatto rilevante sull'attività ordinaria svolta dalle imprese, principalmente in ambito comunicazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il testo dei decreti è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre n.148. Si tratta di questi due testi normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 145 Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.
DECRETO LEGISLATIVO 2 Agosto 2007, n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) 


Fonte: www.spazioimpresa.biz