Home pageInformazioniNews

Aziende

Attivitā Finanziarie e Immobiliari
27/08/2007

DeA Capitral: documento informativo relativo al piano di stock option

DeA Capital S.p.A. comunica, ai sensi all’art. 66 del Regolamento Consob n. 11971/1999, le informazioni relative al documento informativo relativo al piano di Stock Option da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, convocata per il 7 settembre 2007 in prima convocazione e per il 10 settembre 2007 in seconda, predisposto ai sensi dell’art. 84-bis del suddetto Regolamento Consob.


Premessa
In data 30 luglio 2007 il Consiglio di Amministrazione di DEA CAPITAL S.p.A. (la “Società”) ha deliberato di sottoporre all’assemblea ordinaria, convocata per il 7 ed il 10 settembre 2007, rispettivamente in prima e seconda convocazione, un piano di stock option riservato ad amministratori esecutivi della Società ed a dirigenti della Società o di società controllanti o controllate, nei termini di seguito descritti (il “Piano”).
Si precisa che il Piano è da considerarsi di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 114-bis, comma 3, del D. Lgs. 58/98 (il “TUF”) e dell’art. 84-bis, comma 2, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”).
Il presente documento informativo è redatto, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, in conformità alle indicazioni contenute nello Schema 7 dell’Allegato 3A al Regolamento Emittenti.


Definizioni
Ai fini del presente documento informativo, i termini sotto indicati hanno il significato ad essi di seguito attribuito:
“Azioni” indica le azioni ordinarie della Società, del valore nominale di un euro ciascuna;
“Beneficiari” indica i soggetti ai quali verranno assegnate le Opzioni;
“Data di Assegnazione delle Opzioni” indica ciascuna data in cui il Consiglio di Amministrazione della Società assegnerà le Opzioni ai Beneficiari, determinando il quantitativo assegnato a ciascuno di essi,
e fisserà il prezzo di esercizio delle Opzioni in conformità a quanto indicato al punto 4.19;
“Dirigenti” indica i dirigenti di DeA Capital o di sue società controllanti o controllate (compresi i dirigenti distaccati da una all’altra delle predette società);
“NAV Adjusted” indica il net asset value (valore del patrimonio netto) rettificato della Società, come specificato al punto 4.5 che segue;
“Opzioni” indica le opzioni oggetto del Piano, che daranno ai rispettivi Beneficiari, alle condizioni stabilite, il diritto di sottoscrivere un pari numero di Azioni;
“Piano” indica il piano di stock option riservato ad amministratori esecutivi della Società ed a Dirigenti, oggetto del presente documento informativo;
“Regolamento di Borsa” indica il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
“Regolamento Emittenti” indica il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato;
“Società” o “DeA Capital” indica DEA CAPITAL S.p.A., con sede in Milano, Via Borgonuovo, 24;
“TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
“TUIR” indica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
1. I soggetti destinatari del Piano
1.1 Tra i Beneficiari del Piano vi è il Signor Paolo Ceretti, Amministratore Delegato della Società. Si segnala che il Signor Paolo Ceretti è anche Direttore Generale della controllante De Agostini S.p.A..
1.2 Il Piano è altresì destinato a Dirigenti.
1.3 Non applicabile, in quanto non sono attualmente previsti tra i Beneficiari soggetti appartenenti ai gruppi indicati.
1.4 Tra i Dirigenti Beneficiari del Piano che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società è attualmente previsto che vi siano il Chief Financial Officer ed al massimo due Dirigenti preposti all’attività di Investments della Società oltre a massimo tre Dirigenti di nuova assunzione.
2. Le ragioni che motivano l’adozione del Piano
2.1 A giudizio del Consiglio di Amministrazione, la partecipazione al capitale di DeA Capital di soggetti che ricoprono ruoli strategici e determinanti per il successo della Società e del gruppo che alla stessa fa capo costituisce un continuo incentivo per la crescita del valore dell’azienda.
Principali scopi del Piano sono quelli di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorirne la fidelizzazione incentivandone la permanenza in seno alla Società o alle sue controllate, collegarne la remunerazione alla creazione di valore per gli azionisti della stessa, nonché favorire il mantenimento di una situazione di competitività sul mercato delle remunerazioni dei Beneficiari.
Del resto anche il Codice di autodisciplina delle società quotate raccomanda l’adozione di sistemi di remunerazione incentivante degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nella consapevolezza che l'utilizzo di sistemi di remunerazione variabile, fra cui anche le stock option, faciliti l'incentivazione e la fidelizzazione di tutta l'alta dirigenza. Anzi, quanto agli amministratori esecutivi, a seguito delle modifiche recentemente entrate in vigore, tale requisito è prescritto obbligatoriamente dal Regolamento di Borsa al fine di mantenere la qualifica di Star.
2.1.1 Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale complessivo di circa sei anni. In particolare, il vesting period triennale è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi che il Piano persegue, anche in considerazione della durata del mandato degli amministratori, nonché al fine di consentire ai Beneficiari di usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale vigente.
Come indicato al successivo punto 2.3, il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di quanto indicato al punto 4.4. Per quanto concerne il rapporto tra compensi incentivanti basati su stock option e altri componenti della retribuzione complessiva, la Società fa riferimento a tecniche in linea con le migliori prassi adottate da società operanti in settori analoghi a quello in cui opera DeA Capital, tenuto altresì conto degli eventuali compensi che ricevono i Beneficiari in relazione alla posizione da essi ricoperta in altre società del gruppo De Agostini.
2.2 L’esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari sarà subordinato al raggiungimento da parte della Società di un determinato livello di NAV Adjusted al 30 giugno 2010, secondo quanto verrà più specificamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in fase di attuazione del Piano.
2.2.1 Le condizioni di performance indicate al punto 2.2 che precede si applicheranno a tutti i Beneficiari indistintamente e verranno definite tenuto anche conto degli obiettivi di mediolungo periodo della Società.
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l’indicatore di performance prescelto (NAV Adjusted) costituisca il parametro maggiormente idoneo a rappresentare la creazione di valore da parte della Società, tenuto conto della tipologia di attività svolta (realizzazione di investimenti finanziari diversificati).
2.3 Il Consiglio di Amministrazione determinerà il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario, nei limiti di quanto indicato al successivo punto 4.4, valutando la capacità di ognuno di contribuire allo sviluppo dell’attività aziendale, tenuto conto dell’esperienza, della competenza e del ruolo ricoperto in ambito organizzativo, nonché le correlate esigenze di fidelizzazione.
2.3.1 Il quantitativo di Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario verrà stabilito considerando i fattori indicati nei punti 2.1.1 e 2.3 che precedono, in funzione degli obiettivi di performance individuati.
2.4 Non applicabile, in quanto il Piano si basa su strumenti finanziari emessi dalla Società.
2.5 Alcune particolari condizioni del Piano sono state dettate anche dalla normativa fiscale applicabile e, in particolare:
- l’art. 9, comma 4, lett. a) del TUIR, ha determinato la scelta del prezzo di esercizio delle Opzioni pari al “valore normale” delle Azioni;
- l’art. 51, comma 2-bis, del TUIR, ha determinato la scelta di un vesting period secondo cui l’Opzione non può essere esercitata prima del termine di tre anni dalla Data di Assegnazione e l’obbligo di mantenere, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di esercizio delle opzioni, un quantitativo di Azioni il cui valore complessivo, determinato alla data della loro assegnazione, non sia inferiore alla differenza tra il valore complessivo di tutte le Azioni assegnate a tale data e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
2.6 Il Piano non riceve alcun sostegno da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione delle Opzioni
3.1 L’assemblea ordinaria della Società, che sarà chiamata ad approvare il Piano, verrà richiesta di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario od opportuno per dare esecuzione al Piano stesso. In particolare, a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione avrà il potere, con facoltà di subdelega, di: (i) individuare i Dirigenti Beneficiari ed assegnare le Opzioni ad essi ed agli amministratori Beneficiari di cui al punto 1.1 che precede, determinando il quantitativo di Opzioni da attribuire a ciascuno dei Beneficiari; (ii) fissare le condizioni di performance alle quali subordinare l’esercizio delle Opzioni; (iii) stabilire ogni altro termine e condizione per l’esecuzione del Piano, anche in modo differenziato tra i vari Beneficiari; (iv) predisporre ed approvare uno o più regolamenti esecutivi del Piano, nonché modificarli e/o integrarli, con facoltà di predisporre eventualmente regolamenti differenziati destinati a diverse categorie o fasce di Beneficiari. Il tutto in conformità a quanto indicato nel presente documento informativo.
3.2 L’amministrazione del Piano è affidata alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione della capogruppo De Agostini S.p.A..
3.3 Ad eccezione di quanto previsto ai successivi punti 4.5 e 4.23, non sono previste procedure per la revisione del Piano in relazione ad eventuali variazioni degli obiettivi di base.
3.4 Contestualmente all’approvazione del Piano in sede ordinaria, l’assemblea della Società sarà chiamata a deliberare, in sede straordinaria, l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, comma 2, cod. civ., della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art.
2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., al servizio, tra l’altro, di uno o più piani di stock option riservati ad amministratori e/o dipendenti di DeA Capital e/o di sue controllanti o controllate. Avvalendosi di tale delega, il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare uno o più aumenti di capitale al servizio del Piano.
Alla luce di quanto precede, il Piano è subordinato alla circostanza che l’assemblea
straordinaria approvi l’introduzione nello statuto della previsione di cui all’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e, quindi, l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi della predetta disposizione.
3.5 Il Piano è stato elaborato dal Consiglio di Amministrazione con l’ausilio di consulenti esterni.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre il Piano all’approvazione dell’assemblea nel corso della riunione tenutasi in data 30 luglio 2007; in tale occasione l’Amministratore Delegato Paolo Ceretti ha dato notizia agli altri amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale presenti del proprio interesse nell’operazione, in quanto Beneficiario del Piano, e si è assentato al momento della votazione.
3.6 Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre il Piano all’approvazione dell’assemblea nel corso della riunione tenutasi in data 30 luglio 2007.
3.7 Le Opzioni verranno assegnate dal Consiglio di Amministrazione in virtù di apposita delega conferitagli dall’assemblea (si veda il precedente punto 3.1). La Data di Assegnazione delle Opzioni verrà comunicata ai sensi dell’art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
3.8 Il prezzo ufficiale delle Azioni registrato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in data 30 luglio 2007 è stato pari a euro 2,828. Il prezzo ufficiale registrato alla Data di Assegnazione delle Opzioni verrà comunicato ai sensi dell’art. 84-bis, comma 5, lett. a), del Regolamento Emittenti.
3.9 E’ previsto che il Consiglio di Amministrazione deliberi l’assegnazione delle Opzioni ai Beneficiari, in una o più tranche, contestualmente alla/e delibera/e di aumento di capitale al servizio di dette assegnazioni, con contemporanea fissazione del prezzo di esercizio delle Opzioni. A tale riguardo si ritiene che le modalità di determinazione di tale prezzo, definito, in conformità alla normativa fiscale applicabile, sulla base della media dei prezzi di mercato registrati durante un arco temporale significativo (si veda il successivo punto 4.19), sia tale da scongiurare che lo stesso sia influenzato in modo significativo dall’eventuale diffusione
di informazioni rilevanti ai sensi dell’art. 114, comma 1, del TUF.
4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti
4.1 Il Piano prevede l’assegnazione a titolo gratuito di Opzioni che consentono ai Beneficiari, alle condizioni stabilite, la successiva sottoscrizione di Azioni di nuova emissione, con regolamento per consegna fisica (c.d. stock option).
4.2 Le Opzioni saranno assegnate ai Beneficiari in una o più tranche e saranno esercitabili, anche in più tranche, non prima che siano scaduti tre anni dalla loro assegnazione, e comunque entro il termine indicato al successivo punto 4.18.
4.3 Il Piano avrà in ogni caso termine alla data del 31 dicembre 2013.
4.4 Per quanto riguarda gli amministratori, saranno assegnate al Signor Paolo Ceretti massime n. 1.250.000 Opzioni. Saranno assegnate ai Dirigenti complessivamente massime n. 400.000 Opzioni. Il numero puntuale di Opzioni che verrà assegnato a ciascun Beneficiario verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione all’atto dell’assegnazione.
4.5 Per quanto concerne le modalità e le clausole di attuazione del Piano attualmente disponibili si rinvia a quanto previsto nei singoli punti del presente documento informativo.
Come indicato al punto 3.1 che precede, i regolamenti esecutivi del Piano saranno predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione in virtù dei poteri che gli verranno all’uopo conferiti dall’assemblea ordinaria che sarà chiamata ad approvare il Piano.
Come indicato al punto 2.2 che precede, l’esercizio delle Opzioni da parte dei Beneficiari sarà subordinato al raggiungimento da parte della Società di un determinato livello di NAV Adjusted al 30 giugno 2010, secondo quanto verrà più specificamente stabilito dal Consiglio di Amministrazione in fase di attuazione del Piano.
Il NAV Adjusted indica il valore delle attività, al netto delle passività, di DeA Capital, calcolato sulla base della situazione patrimoniale della Società al 30 giugno 2010 e, ove necessario, rettificato al fine di tener conto della valutazione a fair value di tutti gli investimenti finanziari. La valutazione a fair value di tutti gli investimenti finanziari verrà effettuata da una terza parte indipendente appositamente incaricata, sulla base delle comuni metodologie di valutazione adottate, tenuto conto delle specifiche tipologie di investimento. Si fa presente che ove intervenissero operazioni sul capitale, ovvero distribuzioni di riserve o dividendi, tra la Data di Assegnazione delle Opzioni ed il 30 giugno 2010, il NAV Adjusted sarà rettificato per tener conto di tali eventi; a titolo esemplificativo, il NAV Adjusted sarà diminuito degli eventuali aumenti di capitale effettuati ed aumentato degli eventuali dividendi distribuiti.
4.6 Le Opzioni sono attribuite ai Beneficiari a titolo personale e non potranno essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo, in quanto offerte dalla Società intuitu personae al Beneficiario. In ogni caso le Opzioni non potranno essere date in pegno od essere oggetto di altri atti di disposizione, sia a titolo gratuito, sia oneroso, per effetto di legge o altrimenti;
non potranno inoltre essere oggetto di atti di esecuzione o provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena l'immediata decadenza per il Beneficiario da tutti i diritti che siano stati attribuiti in base al Piano.
Le Azioni rivenienti dall’esercizio delle Opzioni non potranno essere cedute o date in garanzia per un periodo di cinque anni dall’esercizio delle Opzioni, per un quantitativo di Azioni il cui valore complessivo, determinato alla data della loro assegnazione, non sia inferiore alla differenza tra il valore complessivo di tutte le Azioni assegnate a tale data e l’ammontare corrisposto dal Beneficiario, in ottemperanza all’art. 51, comma 2-bis del TUIR, salvo il caso in cui l’esercizio delle Opzioni sia avvenuto, nei casi previsti dal Regolamento
del Piano e menzionati al punto 4.8 seguente, prima che siano decorsi tre anni dalla Data di Assegnazione. Trascorso tale periodo quinquennale, ovvero nel caso in cui l’esercizio delle Opzioni sia avvenuto prima che siano trascorsi tre anni dalla Data di Assegnazione, il Beneficiario potrà disporre liberamente di tutte le Azioni rivenienti dalle Opzioni esercitate.
4.7 Non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui i Beneficiari effettuino operazioni di hedging che consentano di neutralizzare il divieto di vendita delle Opzioni assegnate.
4.8 Amministratori
Fermo restando quanto infra previsto per il caso di decesso, nell’ipotesi di cessazione del Beneficiario, per qualsiasi motivo, dalla carica di amministratore esecutivo della Società, il Beneficiario stesso perderà definitivamente il diritto di esercitare le Opzioni assegnate ma non ancora esercitabili, nonché le Opzioni esercitabili ma non ancora esercitate. Si specifica pertanto, senza limitazione di quanto precede, che la decadenza delle Opzioni si produrrà anche nelle ipotesi di revoca, purché assistita da giusta causa, o di dimissioni. Per quanto occorrer possa si specifica che la cessazione dalla carica per scadenza del termine
seguita dalla contestuale nuova nomina non produrrà la decadenza delle Opzioni.
A parziale deroga di quanto precede, in caso di revoca non assistita da giusta causa, ovvero di sopravvenuta invalidità permanente del Beneficiario tale da impedire la prosecuzione della carica di amministratore, il Beneficiario avrà il diritto di esercitare solo ed esclusivamente, venendo meno tutte le ulteriori Opzioni, le Opzioni eventualmente esercitabili al momento della cessazione dalla carica, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, consentire al Beneficiario l'esercizio di tutte o parte delle Opzioni assegnate in modo più ampio rispetto a quanto sopra previsto, assegnando un termine apposito, ovvero assegnare ad altro/i Beneficiario/i le Opzioni cessate.
In caso di decesso del Beneficiario troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
• le Opzioni esercitabili alla data del decesso del Beneficiario, ma non ancora esercitate, potranno essere esercitate da parte degli eredi o dei successori a titolo particolare, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e previa consegna da parte di questi ultimi di documentazione idonea a comprovare, ai sensi di legge, la loro legittimazione in qualità di eredi o successori a titolo particolare;
• le Opzioni non esercitabili alla data del decesso del Beneficiario verranno meno e non potranno essere esercitate, senza che gli eredi e i successori a titolo particolare del Beneficiario abbiano diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta. Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare ad altro/i Beneficiario/i le Opzioni cessate.


Dirigenti
Fermo restando quanto infra previsto per il caso di decesso, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (con l’inquadramento di dirigente) tra il Beneficiario e la Società o una delle sue controllanti o controllate si applicheranno le seguenti disposizioni:

a) nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo, ovvero ancora per dimissioni del Beneficiario per qualsiasi motivo, il Beneficiario perderà definitivamente, contestualmente al ricevimento da parte del destinatario della comunicazione del licenziamento o delle dimissioni, il diritto di esercitare le Opzioni assegnate ma non ancora esercitabili, nonché le Opzioni esercitabili ma non ancora esercitate, restando inteso che in pendenza dell’eventuale procedimento disciplinare previsto per legge, il diritto del Beneficiario di esercitare le Opzioni esercitabili sarà sospeso dal momento dell’invio o della consegna a mano della lettera di contestazione degli addebiti;
b) in qualunque ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro diversa da quelle indicate nella precedente lettera a) - e così, a titolo esemplificativo, nel caso di licenziamento privo di giusta causa e giustificato motivo soggettivo, ovvero di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero ancora di sopravvenuta invalidità permanente del Beneficiario tale da impedire la prosecuzione del rapporto - il Beneficiario avrà il diritto di esercitare solo ed esclusivamente, venendo meno tutte le ulteriori Opzioni, le Opzioni eventualmente esercitabili al momento della cessazione del rapporto, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Nelle ipotesi sopra indicate sub a) e b), il Consiglio di Amministrazione della Società potrà, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, consentire al Beneficiario l'esercizio di tutte o parte delle Opzioni assegnate in modo più ampio rispetto a quanto ivi previsto, assegnando un termine apposito, ovvero assegnare ad altro/i Beneficiario/i le Opzioni cessate.
Il passaggio del Beneficiario dalla Società ad una delle sue controllanti (continuando ad esercitare una mansione per la Società) o controllate e viceversa, così come il passaggio del Beneficiario da una all'altra delle società controllate dalla Società, sempre in veste di dirigente, non comporta la cessazione delle Opzioni.
Nel caso in cui dovesse venir meno il rapporto di controllo tra la Società e la sua controllata (della quale ultima il Beneficiario dovesse essere dirigente) il Beneficiario avrà il diritto di esercitare solo ed esclusivamente, venendo meno tutte le ulteriori Opzioni, le Opzioni eventualmente esercitabili al momento della cessazione del rapporto di controllo, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà comunque, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio, consentire al Beneficiario l'esercizio di tutte o parte delle Opzioni assegnate in modo più ampio rispetto a quanto appena previsto, ovvero assegnare ad altro/i Beneficiario/i le Opzioni cessate.
In caso di decesso del Beneficiario troveranno applicazione le seguenti disposizioni:
• le Opzioni esercitabili alla data del decesso del Beneficiario, ma non ancora esercitate, potranno essere esercitate da parte degli eredi o dei successori a titolo particolare, entro il termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione e previa consegna da parte di questi ultimi di documentazione idonea a comprovare, ai sensi di legge, la loro legittimazione in qualità di eredi o successori a titolo particolare;
• le Opzioni non esercitabili alla data del decesso del Beneficiario verranno meno e non potranno essere esercitate, senza che gli eredi e i successori a titolo particolare del Beneficiario abbiano diritto ad alcun indennizzo o risarcimento di sorta. Il Consiglio di Amministrazione potrà assegnare ad altro/i Beneficiario/i le Opzioni cessate.
4.9 Non sono previste altre cause di annullamento del Piano.
4.10 Non è previsto alcun riscatto da parte della Società delle Azioni oggetto del Piano.
4.11 Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l’acquisto delle Azioni ai sensi dell’art. 2358, comma 3, cod. civ..
4.12 L’onere atteso per la Società non è quantificabile; si terrà tuttavia conto delle spese amministrative di gestione del Piano.
4.13 L’effetto diluitivo determinato dal Piano, calcolato assumendo l’assegnazione del numero massimo di Opzioni indicato al punto 4.4 che precede e l’integrale esercizio delle stesse, sarebbe pari a circa lo 0,54% del capitale sociale che DeA Capital avrà alla data dell’Assemblea degli Azionisti.
4.14 Non applicabile, in quanto il Piano ha ad oggetto stock option.
4.15 Non applicabile, in quanto il Piano ha ad oggetto stock option.
4.16 Ciascuna Opzione assegnata darà diritto, alle condizioni previste dal Piano, alla sottoscrizione di una Azione.
4.17 Le Opzioni saranno esercitabili, in una o più tranche, entro il termine indicato al successivo punto 4.18.
4.18 L’esercizio delle Opzioni potrà essere effettuato dai Beneficiari - in una o più tranche, ma comunque per un ammontare non inferiore, per ogni tranche, ad una determinata percentuale delle Opzioni esercitabili – a partire dal 31° giorno di calendario successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società della relazione semestrale al 30 giugno 2010 e fino al 3° anniversario di tale giorno. Fermo il predetto termine finale, in ogni caso le Opzioni non potranno essere esercitate prima che
siano scaduti tre anni dalla loro assegnazione. L’esercizio delle Opzioni risulterà sospeso nei periodi che saranno stabiliti nel regolamento esecutivo del Piano.
4.19 Il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ., dovrà determinare il prezzo di emissione delle Azioni (e quindi il prezzo di esercizio delle Opzioni) in misura corrispondente al loro valore di mercato, tenendo conto della media dei prezzi di borsa dei titoli azionari della Società, rapportata ad un arco di tempo significativo, e comunque non inferiore alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese precedente l’attribuzione delle Opzioni da parte del Consiglio di Amministrazione (intendendosi per mese precedente il periodo che va dalla Data di Assegnazione delle Opzioni allo stesso giorno del mese precedente e fermo restando che in detto periodo, ai fini della determinazione della media aritmetica, si tiene conto solo dei giorni di borsa aperta in cui il prezzo ufficiale delle Azioni sia stato effettivamente rilevato).
4.20 Il meccanismo di calcolo del prezzo di esercizio delle Opzioni corrisponde con il fair market value (si veda il punto 4.19 che precede).
4.21 Non sono previsti criteri diversi per la determinazione del prezzo di esercizio tra i vari Beneficiari, ancorché in concreto tali prezzi potranno essere differenti in ragione della possibile diversa Data di Assegnazione delle Opzioni, in quanto l’assegnazione potrà avvenire anche in più tranche.
4.22 Non applicabile, in quanto le Azioni sono negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento Star.
4.23 In caso di aumenti gratuiti o a pagamento del capitale, frazionamenti o raggruppamenti di azioni, distribuzioni di riserve, fusioni, scissioni, esclusione delle azioni della Società dalla quotazione ufficiale sul Mercato Telematico Azionario (o su altro mercato regolamentato), mutamento del soggetto controllante la Società, offerte pubbliche di acquisto e/o di scambio aventi ad oggetto le Azioni, modifiche legislative o regolamentari (ivi incluse quelle relative alla disciplina previdenziale e fiscale applicabile), ovvero altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni, sul raggiungimento degli obiettivi o, più in generale, sul
Piano, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà apportare al Piano le modificazioni e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano, ivi compresa la facoltà di consentire l'esercizio anticipato delle Opzioni.
4.24 La sezione 1 del quadro 2 della tabella unita allo schema 7 dell’allegato 3A al Regolamento Emittenti verrà pubblicata nei termini previsti dalle disposizioni transitorie contenute nella delibera Consob n. 15915 del 3 maggio 2007.


Fonte: DeA Capital