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09/07/2007

Riforma dell'OCM vitivinicola - Posizione Assodistil sulle prestazioni viniche

 Cosa sono le prestazioni viniche e quanto costano all'Unione Europea. 

Il meccanismo delle prestazioni viniche è strutturato su 6 step distinti ma correlati:  

1.     consegna obbligatoria dei sottoprodotti da parte del produttore di vino al distillatore;

2.     pagamento al produttore da parte del distillatore di un prezzo minimo per il conferimento di vinacce, fecce ed eventualmente vino;

3.     aiuto ai prodotti della distillazione nel caso di non vendita all’Organismo di intervento, e/o, in alternativa, acquisto da parte degli Organismi d’intervento dell’alcole da prestazioni viniche;

4.     deposito dell’alcole;

5.     vendita dell’alcole da prestazioni viniche in bio-carburazione tramite aste.

 

 Le voci di costo per l’Unione Europea sono la 3 e la 4, laddove la consegna dei sottoprodotti (1) è a carico dei produttori, il pagamento del prezzo minimo (2) è a tutti gli effetti un “pagamento diretto” che i distillatori erogano ai produttori di vino in tempi prestabiliti e la vendita in bio-carburazione (5) è un ricavo per le casse comunitarie.

 Tutto ciò considerato, questo sistema “costa” annualmente all’Unione Europea circa 210 milioni di euro, ovvero il 16% del budget dell’OCM viti-vinicola.

 All’interno di questa voce di spesa, occorre enucleare il pagamento erogato dai distillatori ai produttori di vino per corrispondere il “prezzo minimo” di fecce e vinacce, stimabile, su base europea, intorno ai 125 milioni di euro.

 Da considerare, poi, che i ricavi, derivanti dalla vendita dell’alcole da prestazioni viniche per la bio-carburazione continueranno ad aumentare (a meno che non vengano abolite le Prestazioni viniche!), vista la necessità (anche) di alcol da vino e materie vinose per l’avvio del mercato europeo dei biocarburanti, necessità suffragata dal costante aumento di prezzo del bioetanolo da distillazioni obbligatorie nelle aste che si sono susseguite negli ultimi mesi.

 Quanto ai volumi di alcole prodotto da prestazioni viniche, essi si aggirano, annualmente, intorno a 1,2 milioni di ettanidri, equivalenti a circa 11 milioni di ettolitri di vino, così sottratto al mercato.

 

PERCHE’ DEVONO ESSERE MANTENUTE LE PRESTAZIONI VINICHE? 

1.     PER RAGIONI AMBIENTALI E GESTIONALI 

Il trattamento dei sottoprodotti del vino, anziché lo smaltimento come “rifiuti”, garantisce una loro completa valorizzazione agro-industriale ed evita, al contempo, un impatto ambientale devastante.

 La complessità e la rigidità delle attuali normative ambientali, in un momento storico di grave disagio sociale legato alla gestione dei problemi connessi ai rifiuti, in particolare in Italia, renderebbe infatti complessa ed onerosa la gestione di prodotti che oggi sono valorizzati come materie prime per altre produzioni. Gli operatori italiani, tra l’altro, come spesso accade, si troverebbero in posizione di svantaggio competitivo rispetto a quelli di altri Paesi europei ai quali, verosimilmente, verrebbe concesso di utilizzare fecce e vinacce all’interno di inquadramenti giuridici diversi da quelli, onerosissimi in termini di costi amministrativi e finanziari, dei rifiuti.

2.     PER UN MIGLIOR CONTROLLO DEI LIVELLI PRODUTTIVI DI VINO 

Le prestazioni viniche rappresentano un efficace strumento di controllo delle produzioni, che potrebbero essere valorizzate ulteriormente prevedendo un meccanismo flessibile di adeguamento dei quantitativi, in modo da ridurre notevolmente il rischio di crisi di mercato ed il ricorso a strumenti eccezionali di riduzione della produzione di vino. I controlli che vengono fatti in distilleria, anche del grado alcolico delle fecce e delle vinacce, nonché la certezza del loro reimpiego per processi di distillazione sono elementi che si perderebbero fatalmente in caso di mancato obbligo di consegna. I controlli stessi andrebbero spostati (con costi maggiori e minor efficacia) a monte sui produttori di vino, che sono in numero estremamente  più elevato rispetto ai distillatori e, a valle, sulle varie, possibili, incerte destinazioni dei sottoprodotti, divenuti nel frattempo rifiuti. Da non trascurare anche l’ulteriore elemento di controllo garantito dalle distillazioni legato alla necessaria corrispondenza dell’alcol prodotto rispetto al monte gradi dei sottoprodotti in entrata. Quale altro possibile ri-utilizzo garantirebbe questa coerenza tra caratteristiche iniziali dei sottoprodotti e quelle finali?

3. PER EVITARE LA RECRUDESCENZA DI FENOMENI FRAUDOLENTI 

Il mancato invio dei sottoprodotti del vino in distilleria, specie se correlato ai costi di gestione dei rifiuti, può portare alla “fabbricazione” fraudolenta di vini che andrebbero, tra l’altro, ad aggiungersi al già difficile mercato del vino, generando concorrenze sleali con effetti nefasti. Si otterrebbe il contrario di quanto la Commissione vuole raggiungere: in luogo della riduzione della produzione di vini se ne avrebbe un incremento, peraltro fraudolento. Oltre, beninteso, al drastico peggioramento qualitativo del vino.

4. PER MANTENERE DEGLI IMPORTANTI MERCATI DI CO-PRODOTTI VITI-VINICOLI 

La distillazione dei sottoprodotti del vino ha generato importanti mercati di co-prodotti (quali il tartrato di calcio, gli aromi, l’enocianina, i semi di vinaccioli, i compost per l’agricoltura ecc.) che potrebbero subire significativi contraccolpi negativi a seguito di una drastica riforma del sistema.

5. PER GARANTIRE UNA FONTE DI APPROVVIGIONAMENTO AL MERCATO EUROPEO DEI BIOCARBURANTI 

Negli ultimi anni sta crescendo il mercato europeo del bioetanolo, ma a ritmi superiori rispetto alla produzione continentale. Quindi, onde evitare che alcole d’importazione conquisti fette di mercato sempre maggiori, perché non lasciare spazio, in questa fase di start up dell’industria europea dei biocarburanti, all’alcole vinico, prodotto integralmente in Europa? L’impatto ambientale dell’alcole vinico europeo è senz’altro da preferirsi a quello dell’alcole brasiliano o di altre origini geografiche. In media ogni anno, tramite il sistema di aste comunitarie, viene destinato alla biocarburazione circa 1 milione di ettanidri di alcole vinico.

 

Questa operazione genera benefici per i produttori di vino, che destinano a utilizzi ecocompatibili i loro sottoprodotti, garantisce il recupero della CO2, crea un’offerta di una fonte energetica alternativa facendo diminuire la dipendenza dai combustibili fossili e dall’import e soprattutto avviene su scala continentale (produzione sottoprodotti, distillazione e utilizzo in biocarburazione).

 

COSA SUCCEDEREBBE SE FOSSERO ABOLITI I SOSTEGNI ALLE PRESTAZIONI VINICHE? 

Allo stato, se la proposta della Commissione dovesse divenire operativa con l’abolizione delle prestazioni viniche a partire dall’agosto del 2008, in Italia si avrebbe la seguente  situazione: 

¨       Nell’arco di un mese (fra settembre e ottobre) 700mila tonnellate di vinacce e 300.000 tonnellate di fecce, corrispondenti a 100.000 automezzi, girerebbero lungo l’Italia in attesa di un approdo (nelle cantine non c’è possibilità di stoccaggio); 

¨       Le vinacce sarebbero considerate “rifiuti non pericolosi “ ed il loro trasporto e trattamento diverrebbero onerosissimi. Le vigenti normative ambientali (D.lGS  152/2006) impongono adempimenti complessi ed onerosi sia in termini burocratici (codici CER, registri, MUD…) che di gestione. Si ricordi che le fecce, già oggi sono nella lista verde dei rifiuti dei Paesi Europei 

Con il sistema attuale la destinazione di un milione di tonnellate tra fecce e vinacce è certa. Le distillerie vitivinicole sono nate per trattare i sottoprodotti della vinificazione e in tale spirito hanno sviluppato tecnologie sempre più all’avanguardia per ridurre al minimo gli impatti ambientali con ingenti investimenti specifici e non riconvertibili.

Se cambiasse il quadro giuridico nella direzione voluta dalla Commissione Europea, fecce e vinacce, stante la volontà del detentore di disfarsene,  assumerebbero la connotazione di rifiuti il cui smaltimento diverrebbe assolutamente incerto.

 In Italia non si possono portare a spandimento agricolo i sottoprodotti tal quali, né come fertilizzanti naturali (ai sensi del D. Lgs. 217/06), né come “rifiuti” (ai sensi del D.L. 99/92).

 Se considerassimo fecce e vinacce come rifiuto,  applicando il principio della priorità (art. 179 D.Lgs. 152/06), dovremmo vedere se esse possono essere recuperate mediante: 

  • riciclo
  • reimpiego
  • riutilizzo
  • impiego come fonte di energia

La vinaccia, se utilizzata come combustibile, necessita comunque di un processo a monte di essiccazione per ridurne l’umidità o di un’adeguata miscelazione con altri combustibili al fine di comporre una matrice idonea di alimentazione della caldaia.

Un problema, che spesso viene sottovalutato, sono i percolati della vinaccia (vinelli), stimati in circa il 15% della vinaccia stessa, che nelle distillerie vengono recuperati per l’estrazione dell’alcole, in caso contrario si dovrà prevedere la realizzazione di un impianto di depurazione in grado di trattare questi percolati (che hanno COD estremamente elevati, tra 40-60.000 mg/l).

 La feccia si trova allo stato solido, allo stato liquido, in pasta, in materia tartarica. Deve comunque essere pre-trattata con impiego di risorse ed energia al fine di ridurla ad uno stato fisico adatto per essere degradata in depurazione, visto l’altissimo contenuto in COD (circa 40.000 mg/kg a fronte di un limite in scarico acque superficiali di 160 mg/kg). Generalmente i depuratori civili non sono dimensionati per abbattere un così elevato contenuto di sostanza organica, ne deriva che gli unici in grado di farlo sono dei depuratori specificatamente sorti nel comparto distillatorio per trattare la borlanda, proveniente dalla valorizzazione di qualsiasi tipo di feccia e materia tartarica, estraendone tartrato di calcio (elemento base per la produzione di acido tartarico).

 La “liberalizzazione” nei conferimenti produrrà solo caos: legislativo, interpretativo e operativo, oltre ad un enorme dispendio economico per “smaltire rifiuti” in luogo di investimenti per generare valore aggiunto.

 Tutto questo contrasta esplicitamente il principio comunitario dell’eco-condizionalità.

 In Italia, a differenza di quanto avviene nel resto d’Europa, già adesso che le vinacce e le fecce sono regolamentate da una OCM e ivi considerate a tutti gli effetti delle materie prime per la distillazione, esistono varie dottrine su quale debba essere l’inquadramento giuridico di questi sottoprodotti. Qualora venisse meno questa “tutela” giuridica derivante dall’OCM vino, senza ombra di dubbio, anche a fronte di possibili reimpieghi dei sottoprodotti, le Autorità nazionali tenderebbero a  considerarli come “rifiuti”, con tutto quel che ne consegue in termini di gestione, di oneri amministrativi e finanziari, di impatto ambientale.

Lo smaltimento sul terreno non è realistico; quanto avviene in Austria, Germania e Slovenia non è  riproducibile in Italia per le esigue superfici coltivate nel nostro Paese, per l’enorme quantitativo di sottoprodotti (fecce e vinacce) generato dalle produzioni vinicole nazionali (quantitativo neanche paragonabile a quello dei 3 paesi appena citati), ma soprattutto per le severe e restrittive norme nazionali al riguardo. Le vinacce, in linea puramente teorica, potrebbero essere assimilate ad ammendanti, ma il loro utilizzo in agricoltura non sarebbe compatibile, a causa dell’elevato tasso di rame presente nelle stesse.

Le vinacce non possono poi essere lasciate presso i produttori: innanzitutto essi non sono attrezzati per la gestione delle vinacce, non hanno strutture idonee, non hanno a disposizione depositi di stoccaggio proporzionali ai volumi di vinacce prodotte; queste vinacce abbandonate sui piazzali trasformano l’alcool in esse presenti in CO2: generando così il noto effetto serra che l’UE sta combattendo.

Se l’impianto normativo proposto dalla Commissione fosse confermato, la situazione sarebbe la seguente:

¨       produttori completamente abbandonati, senza sostegno sicuro, costretti a pagare per smaltire i loro sottoprodotti (la produzione di grappa ne assorbe solo il  25%).

¨       nessuna regola contro  le  frodi

¨       nessun controllo sulle destinazioni dei sottoprodotti e sui loro utilizzi

¨       chiusura di molti produttori di vino

¨       chiusura di molte distillerie

COME POSSONO ESSER MODIFICATI I MECCANISMI CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI VINICHE? 

Noi riteniamo che la spesa destinata alle prestazioni viniche sia - oltre che esigua in rapporto al budget dell’OCM - perfettamente in linea con i benefici che si ricavano da questo Istituto in termini ambientali, di garanzia di qualità dei vini, di controllo dei volumi delle produzioni di vino, di prevenzione di pratiche fraudolente, di generazione di co-prodotti.

 Dubitiamo fortemente che l’abolizione di questa misura possa esser sostituita da altre pratiche a costi equiparabili e che diano i medesimi effetti positivi.

 Anche la deroga all’attuale obbligo di distillazione dei sottoprodotti, concessa ad alcuni Paesi a determinate condizioni, non sarebbe in grado di diventare la regola generale stante il volume enorme di fecce e vinacce prodotte in Europa (stimabile intorno ai 3 milioni di tonnellate).

 Da alcuni approfondimenti effettuati presso i Paesi che sono in regime di ritiro sotto controllo (ad es. l’Austria) è emerso che l’utilizzo mediante spandimento agronomico sui terreni è proprio solo dei piccoli produttori, mentre per i produttori di dimensioni maggiori lo smaltimento ha costi notevoli a loro carico. Da tener presente, poi, che si tratta di quantitativi su base nazionale molto limitati, se rapportati a quelli dei Paesi maggiori produttori, il che rende impraticabile una simile soluzione.

E poi come giustificare, non foss’altro che in termini ambientali, l’eventuale distruzione di tali quantitativi di prodotti piuttosto che un loro totale riutilizzo per la produzione di alcole e di tutti i co-prodotti tipici del processo di distillazione di fecce e vinacce?

Si potrebbe ipotizzare, come ultima ratio, una modifica dei meccanismi e delle procedure in modo da ridurre ulteriormente tale spesa, senza, tuttavia, far venir meno il senso logico e consequenziale delle varie fasi operative delle prestazioni viniche.

Come detto i costi complessivi della misura in esame sono pari a 210 milioni a livello comunitario (circa 70 il capitolo relativo all’Italia).

 

IN ITALIA : 

1 MILIONE DI TONNELLATE DI FECCE E VINACCE

ALCOL PRODOTTO: HL 435.000 (di cui 310.000 alcol grezzo                           125.000 grappa)

COSTO  PER L’UNIONE EUROPEA : 70 MILIONI DI EURO

 

IN EUROPA : 

3 MILIONI DI TONNELLATE DI FECCE E VINACCE

ALCOL PRODOTTO: HL 1.300.000

COSTO  PER L’UNIONE EUROPEA : 210 MILIONI DI EURO

 

Se la Commissione non intendesse mantenere l’attuale impianto delle Prestazioni Viniche ai medesimi costi, questi ultimi potrebbero essere ridotti drasticamente attraverso:

 1) L’ELIMINAZIONE O LA RIDUZIONE DEL PREZZO MINIMO

 Potrebbe esser prevista l’abolizione del pagamento di un prezzo minimo dei sottoprodotti da parte delle distillerie e l’obbligo di consegna da parte del produttore trattato alla stregua di un elemento di condizionalità, in assenza del quale, si perde il diritto all’accesso a qualunque strumento dell’OCM. In tal modo, senza alcun aggravio finanziario, si assicurerebbe il rispetto dell’obbligo di consegna da parte dei vinificatori, che in compenso verrebbero sollevati dall’onere gestionale degli scarti di produzione.

 2) LA RIDUZIONE CORRISPONDENTE DELL’AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO O L’ACQUISTO DEL PRODOTTO SE DESTINATO ALLA BIOCARBURAZIONE

 Con l’abolizione del prezzo minimo l’attuale compensazione alle distillerie potrebbe essere o ridotta in maniera corrispondente, o anche sostituita da processi di acquisto sovvenzionato del prodotto ottenuto, al fine di favorire il suo utilizzo come fonte energetica rinnovabile. In sostanza, si potrebbe mantenere in vigore un meccanismo simile all’attuale, con un minore onere finanziario, giustificato dai benefici ambientali prodotti dallo sfruttamento dei rifiuti, altrimenti inquinanti, ai fini della produzione di fonti energetiche alternative.

 Qualora le aste per la vendita del bioetanolo in biocarburazione fossero preventive e i meccanismi di vendita fossero attuati subito dopo le produzioni dell’alcole, si eliminerebbe anche l’onere dello stoccaggio per le casse comunitarie.


Fonte: Assodistil